Statuto


Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1 - A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Health Safety Environmental Research Association Rome” in breve “HESAR”, con sede sociale in Roma. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2. - L’Associazione ha lo scopo di aumentare la tutela ambientale e la sicurezza del singolo e della collettività, di migliorare le condizioni dell'ambiente di vita, di lavoro e quelle ecologiche del sistema, e di promuovere in tal senso iniziative di informazione, formazione, aggiornamento, studio, ricerca, sviluppo, innovazione e autoimprenditorialità giovanile, diffondendo la cultura della sicurezza e della prevenzione di tutti i rischi nei luoghi di vita e di lavoro, le buone prassi, tecniche e modelli, e il rigoroso rispetto di norme e leggi.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è basata sui principi di democraticità, solidarietà e aggregazione sociale. 

Ai fini del conseguimento delle proprie finalità, l’Associazione, sia direttamente che con la collaborazione di soggetti terzi e mediante le azioni più opportune in Italia, nell'ambito della Unione Europea ed a livello internazionale, potrà svolgere le seguenti attività:

1. individuare situazioni di nocività dell’ambiente, nei luoghi di lavoro e di vita, capaci di arrecare danni ai cittadini, ai lavoratori, all'ecosistema, e al patrimonio artistico ed ecologico-ambientale;

2. favorire il superamento e l'eliminazione di tali situazioni di nocività ed il raggiungimento di sempre migliori condizioni ecologiche e ambientali e di sicurezza nella vita e nel lavoro;

3. contribuire ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei lavoratori e dei cittadini per conseguire gli obiettivi di tutela ecologica e ambientale e di aumento del livello di sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;

4. promuovere lo studio e la definizione delle strutture e dei provvedimenti più opportuni affinché gli uomini e i mezzi della ricerca italiana in ambito di tutela ambientale, sicurezza e salute costituiscano un sistema sempre più efficiente ed integrato e una vasta aggregazione culturale e scientifica al fine di promuovere lo sviluppo della collettività e degli associati, e stimolare il rilancio dell'impegno culturale e politico su questo tema;

5. mantenere un rapporto di costante scambio di informazioni e collaborazione con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni e le rappresentanze sindacali e ambientali, i centri di ricerca, informazione e formazione internazionali e con qualsiasi altra forma di aggregazione sociale costituita secondo le norme di legge, per ottenere il più razionale impiego delle esperienze, delle competenze e dei mezzi disponibili e la loro concentrazione verso la soluzione dei problemi ritenuti di preminente interesse con particolare riguardo a quelli intersettoriali e interdisciplinari;

6. progettare e organizzare direttamente iniziative di divulgazione e sensibilizzazione alle tematiche dell'innovazione, della ricerca e dell'impresa, programmi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione, strumenti per facilitare la connessione tra persone e risorse, e sostenere ad ogni livello di dibattito, d'informazione e d'iniziativa le posizioni più consone alla tutela dell'ambiente e dell'ecologia, della salute, del lavoro e della difesa dei diritti individuali o collettivi;

7. promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e specializzazione, convegni, conferenze, seminari, incontri, rassegne, mostre, premi, ovvero operando qualsiasi genere di azione di informazione in ordine alle tematiche riguardanti la tutela ambientale, la sicurezza e la salute, sia in proprio che in collaborazione con Enti locali, regionali, statali italiani e dell’Unione Europea, pubblici e privati, comprese le Istituzioni scolastiche e universitarie anche di Stati non membri dell’Unione Europea;

8. promuovere il più valido inserimento della ricerca italiana nel processo di sviluppo tecnico, economico e sociale del Paese e nei progetti e nelle attività di ricerca della Unione Europea, favorendo altresì una continuità di rapporti con le Associazioni similari esistenti negli altri Stati;

9. effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre Associazioni, enti ed istituzioni sia nazionali che internazionali, studi e pubblicazioni in materia di ricerca in ambito di tutela ambientale, sicurezza e salute, curando la raccolta e l'elaborazione di dati e notizie che possono interessare i Soci;

10. curare la gestione di programmi di studio e di indagine aventi oggetto attinente alla ricerca in ambito di tutela ambientale, sicurezza e salute, ovvero materie affini o complementari, e conferire e finanziare sia direttamente che per conto di soci o gruppi di soci o di terzi, incarichi di studio in materia di ricerca in ambito di tutela ambientale, sicurezza e salute, da svolgersi sia in Italia che all'estero, a privati, enti od Associazioni;

11. effettuare ogni altra iniziativa, anche per conto di Soci a gruppi di Soci o di terzi, volta a promuovere sia direttamente che indirettamente lo sviluppo della ricerca e di iniziative imprenditoriali in ambito di tutela ambientale, sicurezza e salute, anche inerenti l'adozione e l'uso delle nuove tecnologie, e per contribuire a far crescere ecosistemi d'impresa sostenibili e sani;

12. sostenere iniziative realizzate da enti terzi negli ambiti delle finalità riconosciute dall’Associazione, apportando le competenze dei soci, fornendo un contributo finanziario o supportando raccolte fondi, o concedendo il proprio patrocinio;

13. stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il Web, materiali di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi e utilizzare piattaforme informatiche, promuovendo l’immagine della Associazione con produzione di ogni tipo di pubblicità;

14. fornire ai singoli Soci o gruppi di Soci, ad organismi ed Enti, sia privati che pubblici, addebitando direttamente a carico dei richiedenti i costi relativi, consulenze, ricerche, pareri e servizi nonché effettuare indagini o raccolta di dati e documentazione nell’ambito della tutela ambientale, sicurezza e salute;

15. raccogliere sponsorizzazioni o contributi per attività ed iniziative realizzate nell’ambito degli scopi associativi.

La suddetta elencazione ha carattere esemplificativo e non tassativo rientrando nell’oggetto dell’Associazione tutte le attività integrative collegate e necessarie alla realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri      associati.

L'Associazione, quale ente "no profit" si prefigge, inoltre, attività di beneficenza, intesa anche quale concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte o dalla gestione patrimoniale, rivolta in particolare, ma non in via esclusiva, a favore di enti senza scopo di lucro che operano nei settori di cui sopra.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni giuridiche ritenute necessarie, opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi associativi; potrà collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, nonché stipulare contratti di locazione e/o di acquisto; potrà gestire immobili, partecipare in società, consorzi ed associazioni, nelle forme e limiti consentiti dalla legge, ed effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito; potrà svolgere, in genere, ogni attività che sia comunque connessa o complementare rispetto a quelle sopra specificate e potrà assumere cointeressenze e partecipazioni in altre associazioni o enti non lucrativi.

 

Art. 3. - Gli organi dell'Associazione sono:

a. il Presidente;

b. il Vice Presidente;

c. l'Assemblea dei soci;

d. il Consiglio Direttivo.

 

Titolo II

Il Presidente - Il Vice Presidente

 

Art. 4. - Il Presidente viene eletto nella prima riunione del Consiglio Direttivo tra i soci fondatori e dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio nonché la firma sociale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove si presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

Il Presidente può ricoprire la carica di Tesoriere, ma tale carica può anche essere affidata ad altro Consigliere.

 

Art. 4 bis. - Il Vice Presidente, eventualmente nominato, coadiuva il Presidente nella direzione dell'Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; in caso di suo impedimento o assenza è sostituito dal Consigliere più anziano. 

 

Titolo III

I Soci

 

Art. 5. - Gli associati si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. Tale distinzione, in ogni caso, vale solo per differenziare i Soci che hanno fondato l'Associazione dagli altri. Le due categorie di Soci in effetti vantano uguali diritti.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; la quota associativa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità      dell'Associazione.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato e per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente; in tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa, nonché, ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio; avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

L'iscrizione a socio vale solo per l'annata in corso e l'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. 

 

Art. 6. - Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza del periodo di tempo per il quale è associato. Gli associati che abbiano receduto non possono chiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Art. 7 - La qualità di Socio è inalienabile ed intrasmissibile.

I Soci hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il voto è per singolo associato ai sensi dell'art. 2532 c.c.. La perdita della qualifica di Socio viene deliberata dall'Assemblea per gravi motivi tra cui:

- commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;

- tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;

- morosità nel pagamento della quota associativa;

- indisciplina;

- indegnità da chiunque accertata;

- mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;

- compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione.

Gli associati che siano stati esclusi dall'Associazione e anche tutti coloro che abbiano cessato di appartenere alla stessa, al pari degli associati che abbiano receduto, non possono chiedere la restituzione dei contributi e delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune dell'Associazione.

 

Titolo III bis

Partecipanti istituzionali – Sostenitori

 

Art. 7 bis - Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono su base pluriennale al patrimonio dell'Associazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Associazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Associazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

 

Titolo IV

L'Assemblea dei soci

 

Art. 8. - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha le seguenti funzioni:

a) elegge il Consiglio Direttivo;

b) nomina il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori;

c) approva il rendiconto contabile - economico - finanziario;

d) delibera le modifiche dello statuto;

e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonché, su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti aventi diritto di voto.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

 

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 4 (quattro) deleghe che devono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. 

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea si potrà svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;

sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

 

Art. 10. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

 

Titolo V

Il Consiglio Direttivo

 

Art. 11. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di due soci come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

 

Art. 12. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e i sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;

c) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;

d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale e li presenta all'Assemblea dei soci;

f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

 

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più vicepresidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un consigliere.

 

Art. 14. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

 

Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giuridica e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

 

Titolo VI

I Revisori dei Conti

 

Art. 16. - L'Assemblea dei Soci può nominare tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto alla riunione del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

I Revisori dei Conti sono nominati per un triennio.

 

Titolo VII

Il Patrimonio

 

Art. 17. - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote annuali di Associazione;

b) introiti derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali o non istituzionali ma comunque connesse necessarie al finanziamento delle attività istituzionali;

c) contributi volontari, lasciti, donazioni, elargizioni anche da parte di enti pubblici.

 

Art. 18. - L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile - economico - finanziario. Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 (trenta) aprile.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di Associazione per l'anno successivo.

 

Art. 19. - Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle adunanze del collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci.

 

Art. 20. - Il tesoriere, se persona diversa dal Presidente, coadiuva quest'ultimo nella super visione della gestione amministrativa e finanziaria e mantiene i contatti con banche e fornitori proponendo la contrattualistica adeguata.

 

Art. 21. - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 22. - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 23. - Qualunque controversa sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

Art. 24. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.